“Non essendo evincibile dalla contestazione in fatto la certezza sulla sussistenza di alcuna aggravante, ed essendo il reato di cui all’art. 624 c.p. perseguibile a querela della persona offesa, va rilevata nel caso di specie il difetto della condizione di procedibilità per il furto subito dalla parte lesa non essendo presente la persona offesa nonostante l’avviso di remissione tacita.”