“A norma dell’art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Mentre per l’imputato l’accettazione risulta dal suo contegno silente.”