“Il reato di cui all’art. 651 c.p. punisce il rifiuto, da chiunque proveniente, di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, quando, tali indicazioni siano state richieste da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il reato in esame ha carattere istantaneo e si perfeziona non appena il soggetto abbia rifiutato di fornire le indicazioni richieste. Secondo il principio giurisprudenziale consolidato, non assume rilievo il fatto che le indicazioni richieste e precedentemente rifiutate vengano fornite in un momento successivo, avvenga ciò spontaneamente oppure dietro insistenze del pubblico ufficiale o di altri.”