“La fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 187 c. strad. risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l’altro, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica. La condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo, codice della Strada, è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato “de quo”, è necessario un accertamento ulteriore, comprovante l’effettiva alterazione psico-fisica.”