“In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all’art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una “vis corporis corpori data”, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e senza l’aiuto di strumenti materiali.”
“Il delitto di cui all’art. 628 c.p. può dirsi consumato nell’ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l’agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo a tal fine irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l’intervento del tutto aleatorio di un terzo.”