Tribunale di Pescara – Sentenza 19.05.2025 n. 819/2025 – Giudice Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara – Sentenza 19.05.2025 n. 819/2025 – Giudice Dott.ssa Fortieri

“Il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. è integrato quando “la sottrazione illecita” riguarda “beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini”. Ciò in quanto l’innovazione normativa del 2001 ha recepito i risultati della pregressa giurisprudenza sulla nozione di “abitazione” di cui alla vecchia formulazione: già nel vigore della previsione antecedente la nozione di abitazione, evocativa del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva permesso di includervi, per es., il locale autorimessa, staccato dall’abitazione principale.
Il disposto di cui all’art. 624 bis c.p. punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui introducendosi in uno dei siti nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: poiché tale è il luogo della “privata dimora”, ci si trova di fronte a una nozione più ampia e comprensiva di quella di “abitazione”, come è dimostrato anche dalla formulazione dell’art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti; in quanto “privata dimora” è qualcosa di più ampio rispetto all’abitazione, e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale.”

“Il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli art. 624 e 625 c.p., e ha utilizzato l’espressione privata dimora dando autonomo risalto alle pertinenze: il che vuol dire che la nozione di pertinenza valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p. non coincide con quella civilistica, poiché non richiede l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all’art. 615 c.p., costituendo comunque elemento caratterizzante quello della strumentalità, pur non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.
Il vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio presuppone il requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi, pur se pro quota, alla medesima persona e il requisito oggettivo della contiguità, pur solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale: questo avviene nell’edificio condominiale, ove l’androne o l’area interna di parcheggio assolvono a tale funzione, e sono strumentali e complementari alle abitazioni dello stabile condominiale.”

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