Tribunale di Pescara – Sentenza 03.03.2025 n. 1804/2025 – G.O.T Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.03.2025 n. 1804/2025 – G.O.T Dott.ssa Manduzio

“Scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, pertanto, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all’invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più consistenti sono le chances che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti. L’obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l’angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all’allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo. Tanto autorizza ad affermare che il foglio di via obbligatorio privo dell’ordine di rimpatrio verso il luogo di residenza per non avere il destinatario una residenza, ovvero un luogo in cui egli ha fissato, in modo più o meno stabile, il centro dei propri interessi, sarebbe inidoneo a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame.”

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