12 Set Tribunale di Pescara – Sentenza 11.07.2025 n. 1224/2025 – Giudice Dott. Colantonio
“In tema di reati tributari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 76 Cost., dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. citato, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all’art. 10- bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all’Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d’imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente.”