“I partecipanti alla rissa devono essere animati dal reciproco intento di recare offesa agli avversari, di tal che, mancando detto elemento caratterizzante – come avviene nel caso in cui uno dei gruppi antagonisti si limita soltanto ad una difesa passiva – il delitto di rissa non sussiste ne’ a carico degli aggrediti ne’ a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.”