17 Set Tribunale di Pescara – Sentenza 24.02.2025 n. 1753/2025 – G.O.T Dott.ssa Manduzio
“La fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 187 C.d.S. (codice della strada), nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 177/2024, è integrata dalla concorrenza di due elementi: lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica. Mentre il primo elemento è obiettivamente rilevabile dagli operanti, potendo per esso valere indici sintomatici, l’altro richiede un accertamento per il quale non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio.”
“Ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 187 c. strad., la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non deve necessariamente essere desunta da una certificazione medica, ben potendo essere sufficienti le risultanze degli esami effettuati sui campioni di liquidi biologici, valutate unitamente alle deposizioni raccolte ed al contesto in cui il fatto si è verificato.”
“In caso di richiesta, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, di esami del sangue su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall’art. 356 c.p.p. e art. 14 disp. att. c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui gli esami del sangue vengano esclusivamente svolti su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica.”