T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 10.09.2025 n. 405 – Pres. Panzironi Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 10.09.2025 n. 405 – Pres. Panzironi Est. Baraldi

“Con riferimento ai divieti sanciti dai primi due commi dell’art. 192 (‘Divieto di abbandono’) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, l’instaurazione del contraddittorio, a mezzo comunicazione di avvio del procedimento, risulta necessaria ai fini dell’individuazione del (necessario) elemento psicologico in capo ai ‘titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area’.”

“Secondo la consolidata giurisprudenza, l’obbligo di rimozione grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituente fondamento del diritto comunitario dell’ambiente, del ‘chi inquina paga’.”

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