T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 31.07.2025 n. 300 – Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 31.07.2025 n. 300 – Pres. Passoni Est. Giardino

“Per stabilire se il riesame delle prove di un candidato svolto dalla commissione esaminatrice in provvisoria esecuzione dell’ordinanza cautelare ovvero della sentenza di primo grado di annullamento del giudizio impugnato, nelle more della decisione del ricorso nel merito o dell’appello tempestivamente proposto, costituisca causa di improcedibilità del ricorso o dell’appello per (sopravvenuta) carenza di interesse, occorre verificare in concreto il potere effettivamente esercitato dall’Amministrazione, non essendo decisivo a tal fine la qualificazione che di esso abbia dato la stessa Amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2003; Cons. Stato, n. 8319 del 2003; Cons. Stato, n. 8320 del 2003; Cons. Stato, n. 6748 del 2011).”

“Pertanto, allorquando l’Amministrazione (e per essa la commissione esaminatrice), pur in dichiarata doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare o della sentenza di primo grado, non si sia limitata a riesaminare il proprio operato, giustificando la precedente valutazione con una motivazione ‘in chiaro’, ma abbia sostituito completamente la precedente illegittima valutazione con una nuova valutazione, non sussiste più alcun interesse a coltivare il ricorso o l’appello per ottenere la reviviscenza di un provvedimento ormai del tutto privo di efficacia.”

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