“Il presupposto dell’assegno divorzile non è dato solo dall’avere l’ex coniuge dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, (…) anche dall’aver contribuito alla formazione del “patrimonio familiare” per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall’altro coniuge in costanza di matrimonio. (…) ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera; né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia; e non è necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.”