Tribunale di Pescara – Sentenza 04.09.2025 n. 909/2025 – Tribunale in composizione collegiale – RG n. 1329/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 04.09.2025 n. 909/2025 – Tribunale in composizione collegiale – RG n. 1329/2024

“Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell’altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile.”

“(…) il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro; per il “figlio adulto” in base al principio dell’autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l’incapacità di ottenere un’autonoma collocazione lavorativa”.

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