In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la parte promissaria acquirente che invochi la risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento di un mutuo ipotecario, ha l’onere di provare di essersi diligentemente attivata per ottenere il finanziamento, mediante idonee e tempestive richieste a istituti di credito e di aver subito il diniego della concessione. In difetto di tale prova e in presenza di mancato rispetto del termine essenziale per la stipula del definitivo, è legittimo il recesso del promittente venditore, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata.