“I provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, anche se trattasi di opere abusive risalenti nel tempo, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, posto che l’esercizio del potere repressivo- sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate in carenza del prescritto titolo edilizio.”
“Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17.10.2017, n. 9).”
“Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell’abuso.”