“Nelle cause riguardanti la concessione e revoca di contributi e sovvenzioni il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo “deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata”.”
“È configurabile la giurisdizione del Giudice Ordinario, se la controversia attiene “alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, […], anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo”; ciò in quanto il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo quando la controversia attiene a una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale di concessione del beneficio oppure quando questo, una volta riconosciuto, sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.”