T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 20.10.2025 n. 193 – Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 20.10.2025 n. 193 – Pres. Passoni Est. Giardino

“Il DASPO è una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio con finalità prevalentemente diretta alla creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi. Per tale misura, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari.”

“Il DASPO, infatti, è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, pertanto, ai fini della sua emissione, è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto.”

“Il DASPO può, dunque, essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di “allarme” o di “pericolo”.”

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