Tribunale di Pescara – Sentenza 07.09.2025 n. 910/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 2387/2021

Tribunale di Pescara – Sentenza 07.09.2025 n. 910/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 2387/2021

“nel contratto di mediazione, la legittimazione passiva ai fini della provvigione spetta a colui che ha conferito il mandato, anche se l’affare è stato concluso da un terzo soggetto. (…) Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso – e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto”.

“In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”.

“Sempre in ordine all’an del diritto alla provvigione, la giurisprudenza richiede sostanziale identità tra l’affare proposto e quello concluso, condizione che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, purchè vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale”.

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