“[In tema di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato] la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo dell’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione”.