Tribunale di Pescara – Sentenza 25.06.2025 n. 702/2025 – Giudice Dott. Di Fulvio – RG n. 2927/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 25.06.2025 n. 702/2025 – Giudice Dott. Di Fulvio – RG n. 2927/2024

“La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario. Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell’asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l’acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all’acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l’istituto dell’usucapione, per cui l’attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso “uti dominus” protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.”.

“i presupposti per l’azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell’azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c.”.

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