Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila, sezione 1 – Sentenza del 26.08.2025 n. 433/1/2025 – Pres. Rosati – Rel. Vagnone

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila, sezione 1 – Sentenza del 26.08.2025 n. 433/1/2025 – Pres. Rosati – Rel. Vagnone

Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del d.l. n. 145/2013 presuppone lo svolgimento di attività di ricerca che devono risultare nuove ed innovative per il settore di riferimento, come richiesto dal Manuale di Frascati, determinando un superamento dello stato dell’arte.

Per l’effetto deve ritenersi inesistente per carenza del presupposto oggettivo e quindi recuperato, con l’irrogazione delle correlate sanzioni amministrative tributarie, il credito d’imposta in ricerca e sviluppo che abbia ad oggetto progetti che non appaiono possedere le caratteristiche di originalità ed innovatività, trattandosi di conoscenze già note ed in uso nel settore di appartenenza e in ogni caso dei quali non è stato dimostrato in maniera adeguata dal ricorrente l’apporto innovativo o migliorativo per il settore da parte dell’impresa beneficiaria.

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