T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 14.10.2025 n. 450 – Pres. Panzironi Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 14.10.2025 n. 450 – Pres. Panzironi Est. Perilli

La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, conseguente alla violazione dei doveri di correttezza e di buona fede oggettiva, si configura in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica e può derivare da comportamenti anteriori o successivi alla pubblicazione del bando (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2018).

I presupposti costitutivi della fattispecie risarcitoria da responsabilità precontrattuale dell’amministrazione – i quali devono essere accertati all’esito di una rigorosa verifica da condurre secondo le circostanze concrete – sono: a) l’affidamento incolpevole del privato sulla correttezza del comportamento dell’amministrazione, sul quale ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose (c.d. buona fede soggettiva del privato); b) la lesione di tale situazione soggettiva di legittimo affidamento da parte di una condotta dell’amministrazione che, valutata nel suo complesso e a prescindere dalla legittimità di singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di buona fede; c) l’imputabilità soggettiva di tale condotta all’amministrazione, a titolo di dolo o di colpa, secondo il paradigma normativo di cui all’articolo 2043 del codice civile; d) la prova, da parte del privato, della lesione della propria libertà di autodeterminazione negoziale (c.d. danno-evento) e delle perdite economiche subite in conseguenza delle proprie scelte negoziali illecitamente condizionate (c.d. danno-conseguenza) nonché dei rispettivi nessi eziologici di tali danni con il comportamento scorretto imputabile all’amministrazione.

Il modello procedimentale della finanza di progetto ad iniziativa di privati è disciplinato dall’articolo 183, commi 15 e seguenti, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 secondo il paradigma del procedimento a formazione progressiva, che si snoda in due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente collegate sotto il profilo funzionale, quali la fase preliminare della individuazione del promotore e la fase dell’evidenza pubblica, da svolgersi sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità.

La mera presentazione di una proposta di progetto non comporta alcun obbligo, in capo all’Amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla sua approvazione. La nascita di una situazione soggettiva di legittimo affidamento in capo al proponente è preclusa dall’insignificante grado di
sviluppo della fase preliminare del procedimento di finanza di progetto, connotata da amplissima discrezionalità e dedicata alla valutazione della rispondenza all’interesse pubblico e della fattibilità della proposta formulata dall’aspirante promotore.

Il termine di tre mesi, qualificato come perentorio dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il quale l’Amministrazione è chiamata ad esercitare un’amplissima discrezionalità nella valutazione della rispondenza della proposta progettuale del privato all’interesse pubblico e nella verifica della sua fattibilità, deve ritenersi – in ragione della sua ratio che è quella di sollecitare l’amministrazione ad interloquire con il proponente, anche invitandolo ad apportare al progetto le modifiche necessarie alla sua approvazione – dettato esclusivamente a favore di quest’ultimo.

La sospensione dei termini procedimentali di cui all’art. 103, commi 1 e 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27, come modificato dall’articolo 37 del D.L. 08.04.2020, n. 23, convertito nella legge 05.06.2020, n. 40, per il periodo dal 23.02.2020 al 15.05.2020, riguarda i termini che impongono degli oneri ai privati e non i termini acceleratori posti a favore dei privati.

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