“Nel caso di culpa in vigilando, come in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva, consistita nel non aver impedito un evento che si era tenuti ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. In tali casi, per escludere l’esistenza del nesso causale tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l’evento dannoso aveva avuto una causa diversa dall’omissione, indicando la diversa causa specifica che aveva determinato l’evento” [nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore di una casa di riposo per la caduta a terra di una dimorante a causa della presenza di un pezzo di nastro adesivo posizionato sul pavimento della sala, finalizzato a contenere una disconnessione presente tra gli elementi della pavimentazione].