I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtù del principio di specialità – non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, rimanendo comunque impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una pluralità di condotte nell’ambito di una progressione criminosa nella quale, alla detenzione o porto illegale di arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell’arma.