Tribunale di Pescara – Sentenza 09.07.2025 n. 763/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 1541/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 09.07.2025 n. 763/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 1541/2024

“(…) il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l’onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale, trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l’applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di deroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell’art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l’appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell’accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima. Ne consegue che, in difetto della prova suddetta, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ.”.

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