21 Gen Tribunale di Pescara – Sentenza 19.06.2025 n. 676/2025 – Tribunale in composizione collegiale – RG n. 3483/2023
In tema di responsabilità genitoriale, la pronuncia di decadenza, il cui accertamento deve essere compiuto d’ufficio dal giudice non essendo l’istituto rimesso alla libera disponibilità delle parti ed anzi richiedendo esigenze di tutela dell’incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, rappresenta una misura estrema il cui presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività. “La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l’esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d’ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell’istruzione né sotto il profilo del mantenimento”.
In tema di responsabilità genitoriale, la pronuncia di decadenza ha funzione “preventiva” e non repressiva, cosicché il pregiudizio del figlio che giustifica l’adozione di tale estremo rimedio, “deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno (articoli 330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul; Reg. UE 2201/2003)”.