Tribunale di Pescara – Sentenza 20.06.2025 n. 682/2025 – Giudice Dott. Cingolani – RG n. 3998/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 20.06.2025 n. 682/2025 – Giudice Dott. Cingolani – RG n. 3998/2022

In ipotesi di pluralità di differenti rapporti negoziali tra le stesse parti, quella che voglia giovare dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha l’onere di provare il collegamento negoziale sussistente tra tali distinte relazioni giuridiche, posto che l’eccezione inadimplenti non est adimplendum può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024, secondo cui “il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere – ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento – l’esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi”).

Icon_pdf_file
Scarica il PDF