“[Nella responsabilità ex art. 2051 c.c.] qualora il caso fortuito sia consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se questa sia sufficiente ad escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode, devono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”.