In tema di servitù di passaggio, qualora il fondo sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso il proprietario ha diritto, ai sensi dell’art. 1054 c.c., di ottenere dal solo alienante, o dai suoi eredi, la costituzione del passaggio necessario per l’accesso alla pubblica via; la medesima disposizione non consente, in mancanza di espressa previsione normativa, di porre a carico dell’alienante le spese di realizzazione delle opere necessarie all’esercizio del passaggio.