Tribunale di Pescara – Sentenza 29.10.2025 n. 1144/2025 – Giudice Dott. Bernardi – RG n. 1449/2025

Tribunale di Pescara – Sentenza 29.10.2025 n. 1144/2025 – Giudice Dott. Bernardi – RG n. 1449/2025

In tema di servitù di passaggio, qualora il fondo sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso il proprietario ha diritto, ai sensi dell’art. 1054 c.c., di ottenere dal solo alienante, o dai suoi eredi, la costituzione del passaggio necessario per l’accesso alla pubblica via; la medesima disposizione non consente, in mancanza di espressa previsione normativa, di porre a carico dell’alienante le spese di realizzazione delle opere necessarie all’esercizio del passaggio.

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