“L’enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell’utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l’acquisto per effetto del possesso “ad usucapionem”, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l’enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all’acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l’interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell’utilista contro il diritto del proprietario”
“se non redatto per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di enfiteusi è nullo e non produce alcun effetto giuridico, non potendo quindi costituire validamente il diritto reale. Né, in difetto di contratto scritto, può ritenersi provato un diritto reale sulla base di risultanze catastali, le quali, in presenza di precipue contestazioni al riguardo, hanno funzione meramente fiscale e, comunque, non fondanti una presunzione assoluta (presumptio iure et de iure), stabilita come tale dalla legge, che non ammette prova contraria, bensì relativa (iuris tantum), che l’ammette e consente l’inversione dell’onere della prova”.