03 Feb T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 16.12.2025 n. 518 – Pres. Passoni – Est. Giardino
Il permesso di costruire non abilita il titolare a realizzare qualunque manufatto, ma gli consente l’edificazione dello specifico fabbricato descritto nel progetto: qualunque realizzazione difforme da quest’ultimo, anche se sia ridotta la volumetria o ne siano modificati il perimetro, le sagome e le altezze, comporta una ‘divergenza tra consentito e realizzato’.
La ‘totale difformità’ di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 si verifica anche nel caso di mancato completamento della costruzione, in quanto per ‘organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso’ deve intendersi anche il manufatto che sia stato parzialmente edificato con il cd. ‘scheletro’; sicchè nei casi di ‘divergenza tra consentito e realizzato’ rientra il ‘non finito architettonico’, il quale è ravvisabile quando le opere realizzate sono incomplete strutturalmente e funzionalmente, tanto da far individuare un manufatto diverso da quello autorizzato, oppure quando vi è stata la modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di un quid che neppure consenta di ravvisare un ‘volume’ (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 30.07.2024 n. 14).
Non è sufficiente a denotare la completezza dell’opera la realizzazione degli elementi strutturali rilevanti, essendo necessario che l’opera sia anche idonea a svolgere la funzione per la quale è stata concepita. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che un manufatto è funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato quando ‘risulti dotato di porte, finestre, impianti elettrici e idrici e collegato al sistema fognante esterno; più in particolare, nel caso di immobile da destinare ad uso abitativo, si è ritenuto che le opere interne possono considerarsi completate dal punto di vista funzionale quando siano stati ultimati anche i lavori di intonacatura e rifinitura, non essendo sufficiente al suddetto scopo la mera predisposizione dei servizi igienici, dell’impianto di riscaldamento e delle attrezzature; non è invece necessaria l’avvenuta acquisizione del certificato di agibilità’ (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 30.11.2022 n. 817).