La tutela del legittimo affidamento di colui che ha ottenuto un atto favorevole, trova applicazione unicamente se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto (o degli effetti legali discendenti da una dichiarazione o segnalazione), non abbia indotto in errore l’Amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La falsa rappresentazione dei fatti rileva (e legittima l’annullamento d’ufficio) in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa si sia tradotta in una condotta costituente reato e che l’esistenza di quest’ultimo sia stata accertata, in sede penale, con sentenza definitiva (Cons. Stato, Sez. II, 25.03.2024, n. 2832).
In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine ‘ragionevole’ per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre soltanto dal momento in cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 05.11.2024, n. 8797).