Giudice di Pace di Pescara – Sentenza 09.01.2026 n. 12 – Giudice Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara – Sentenza 09.01.2026 n. 12 – Giudice Dott. Straccialini

Nei contratti tra imprese, la clausola di deroga alla competenza territoriale è valida ancorchè non specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. in quanto non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti; la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l’altra non abbia potuto modificare il contenuto, l’abbia semplicemente subito con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno.

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