In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, con la conseguenza che, qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.01.2022, n. 614).
Quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l’Autorità amministrativa, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11.07.2014 n. 1220).