Tribunale di Pescara – Sentenza 11.12.2024 n. 1902/2024 – Giudice dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara – Sentenza 11.12.2024 n. 1902/2024 – Giudice dott.ssa Manduzio

“Per la configurazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è necessario accertare, sotto il profilo dell’antigiuridicità, la capacità economica dell’obbligato, nel senso che non è configurabile la responsabilità penale quando 1’obbligato sia economicamente incapace di provvedere, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, salvo che l’obbligato sia divenuto incapace per sua colpa.
Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (art. 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.”

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