T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza dell’11.04.2025 n. 184 – Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza dell’11.04.2025 n. 184 – Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande

“Il diritto di accesso prescinde dal regime giuridico degli atti adottati in forma di documento da una pubblica amministrazione, sicché non ne preclude l’ostensione il fatto che essi non abbiano natura di provvedimento.

L’art. 22, comma 1 lett. d), della l. n. 241 del 7.8.1990 non limita l’accesso ad atti afferenti a un procedimento amministrativo, ma vi attrae tutti i documenti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento che riguardano una situazione soggettiva del richiedente l’accesso.

L’inerenza del documento all’esigenza difensiva rappresentata nell’istanza di accesso e quindi l’utilità del documento ai fini della cura e difesa di un interesse sostanziale, va valutata in astratto, non essendo consentito all’Amministrazione di opporre un proprio giudizio sulla ritualità e sulla fondatezza della pretesa sottostante o una previa indagine sulla concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale.

Il parere legale è ostensibile quando abbia una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso; all’opposto, va negato l’accesso quando il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.”

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