“Nel caso di reciproco inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice deve comparare la condotta complessiva di ciascuna delle parti per stabilire quale di esse, in rapporto agli interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della violazione più rilevante e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto solo così l’inadempimento potrà essere addebitato a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte”.
“La fattura, pur costituendo documento idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo, non è idonea da sola a costituire prova del credito nel successivo giudizio di opposizione. Essa costituisce difatti un atto a formazione unilaterale, che svolge la funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un rapporto già costituito, quali il prezzo o le modalità di pagamento.”