“Nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione del proprio patrimonio deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare “ampiamente” le ragioni del creditore.”
“Nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, qualora l’atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che sia solo nel debitore la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell’atto di disposizione patrimoniale. Ove, invece, l’atto sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell’azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile pur in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti.”