03 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 12.02.2025 n. 180/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 2462/2022
“Il promissario acquirente che, a norma dell’art 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligo, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l’imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l’assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l’effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.”
“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) e della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40, secondo la quale è, altresì, previsto che per gli immobili di costruzione anteriore al 1 settembre 1967 può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera risulti iniziata prima di tale data. La relativa produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.”
“Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la sentenza stessa sia corredata idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).”