04 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 27.03.2025 n. 376/2025 – Giudice dott.ssa Villani – RG n. 5084/2019
“In tema di onere della prova nell’ambito della responsabilità medica, il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non basta, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente abbia dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”
“In materia di colpa medica, la responsabilità contrattuale dell’ente viene autonomamente configurata per gravi carenze della struttura ospedaliera, anche quando non sussistano condotte colpevoli imputabili al sanitario, laddove si profili l’ipotesi del danno provocato da inefficienza della struttura ospedaliera, cioè a dire da fatti o eventi eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell’ospedale.”
“Per quanto riguarda il danno subito iure proprio dai familiari, è noto che il giudicante in punto di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale è tenuto a considerare tutte le circostanze del caso concreto e può ispirarsi o meno a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, effettuando in ogni caso la dovuta personalizzazione del danno. La liquidazione da effettuare, che va svolta in via equitativa, viene condotta considerando che il danno iure proprio degli eredi da morte del congiunto secondo le tabelle Milanesi potrebbe liquidarsi partendo da un punto base dipendente dalla età della vittima, moltiplicato per i punti riconoscibili in base al rapporto parentale (figlio, coniuge, ecc), alla sussistenza di coabitazione, al numero dei familiari superstiti nonché alla intensità e particolarità del rapporto tra la vittima ed il familiare.”
“Il danno iure hereditario, a titolo di cd danno biologico terminale, si configura quando intercorre un lasso di tempo comunque apprezzabile tra la lesione subita dalla vittima e la sua morte.”
“Il cd danno catastrofale va inteso come sofferenza morale causata dalla consapevolezza della morte imminente, vissuta dalla danneggiata e che si trasmette agli eredi.”