Tribunale di Pescara – Sentenza 08.01.2025 n. 29/2025 – Giudice Dott. Rapino – RG n. 3219/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 08.01.2025 n. 29/2025 – Giudice Dott. Rapino – RG n. 3219/2023

“In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., che ha carattere oggettivo senza che rilevi al riguardo la condotta del custode (ovvero il soggetto che ne controlla le modalità d’uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta), è onere del danneggiato provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ovvero del fatto del terzo, quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante che abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.”

“È da escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ..”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF