Tribunale di Pescara – Sentenza 05.03.2025 n. 269/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2175/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 05.03.2025 n. 269/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2175/2022

“In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico.”

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