“Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela; qualora manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.”