“Nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, come anche in generale nel processo civile contenzioso, l’onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non i documenti ad essi allegati. Il principio di non contestazione, infatti, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quali quelli ancora controversi.”