“Il diritto al compenso dell’avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per poter esigere il relativo pagamento del compenso, il professionista – provato il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso – non ha alcun obbligo di provare la pattuizione di un corrispettivo. Il diritto al compenso prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.”
“In caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è sempre determinato in base ai parametri ministeriali, in quanto detta violazione – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato soltanto una eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica.”