Tribunale di Pescara – Sentenza 26.03.2025 n. 361/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 4349/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 26.03.2025 n. 361/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 4349/2022

“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area ne siano i concreti utilizzatori, hanno l’obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa detto bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Pertanto, l’utilizzatore-custode del bene, quand’anche non investito della sua formale titolarità, risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva. Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l’evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento.”

“In materia di responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. [fattispecie nella quale l’attrice cadeva in una buca/avvallamento della pavimentazione pienamente visibile, in orario diurno e in assenza di ostacoli visivi o soggetti che ingombrassero la vista della stessa].”

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