Tribunale di Pescara – Sentenza 08.04.2025 n. 417/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 943/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 08.04.2025 n. 417/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 943/2024

“In tema di ingiunzione fiscale emessa, in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. 639/1910 (la quale cumula, in sé, le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l’opposizione all’ingiunzione in questione dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata, e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in “executivis” dalla P.A, per cui, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale. Pertanto, deve aversi riguardo alla previsione di cui all’art. 32 d.lgs. 150/2011 che, al comma secondo, prevede la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.”

“L’opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l’accertamento sull’esistenza e l’entità del credito.”

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