03 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 24.01.2025 n. 99/2025 – Giudice dott.ssa Medica – RG n. 4039/2023
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"Nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione del proprio patrimonio deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare “ampiamente” le ragioni del creditore.""Nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, qualora l’atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che sia solo nel debitore la scientia damni, ossia...