Art. 648 c.p. Tag

"La mancata giustificazione del possesso del bene da parte dell’imputato costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene e, dunque, dell’elemento soggettivo del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. Secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza, infatti, «la mancata o la inattendibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può essere considerata prova della consapevolezza della sua provenienza delittuosa.""La prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, segnatamente, può essere raggiunta da...

"L’elemento soggettivo del delitto di ricettazione è dimostrato dalla mancata giustificazione del titolo del possesso, il che costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto; in realtà, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta con ogni mezzo, anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta,...

"Per la configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria prova della consapevolezza in capo al prevenuto della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto: la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede; in tal...